Allevare gatti nell’era del nuovo regolamento europeo
Capire il nuovo regolamento mentre prende forma: implicazioni, scenari e punti chiave per gli allevatori
di Giulia Gori e Claudio De Santis
Con il voto del 29 Aprile 2026 il Parlamento europeo ha concluso la prima lettura della proposta di regolamento dedicato al benessere e alla gestione degli allevamenti di (cani e) gatti. È un passaggio che apre una fase nuova, in cui il modo di allevare in Europa verrà ripensato dalle fondamenta — e chi alleva gatti sarà in prima linea.
Ma la partita non è ancora chiusa. Il testo attuale non è quello definitivo: è la posizione negoziale del Parlamento, pronta a entrare nel confronto con Consiglio e Commissione nella fase più delicata, il trilogo, dove si decide davvero come sarà il futuro dell’allevamento felino.
Solo dopo questo passaggio il regolamento potrà essere adottato e diventare immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri. Da quel momento, le nuove regole entreranno in vigore così come sono, con eventuali periodi transitori per adeguarsi.
Siamo quindi in un momento di attesa, ma non di immobilità. Chi alleva con serietà sa che questo è il momento per alzare lo sguardo, capire cosa sta arrivando e prepararsi prima degli altri. Non serve paura: serve consapevolezza.
E chi inizia a costruirla adesso avrà un vantaggio reale quando il quadro sarà completo.
Per orientarsi in un documento così articolato, è utile partire dall’ambito di applicazione.
Il nuovo regolamento copre l’allevamento, la detenzione, il tracciamento, l’immissione sul mercato e l’ingresso nell’Unione di cani e gatti, escludendo soltanto gli animali destinati alla ricerca scientifica o alle sperimentazioni cliniche.
È un ambito materiale molto ampio, che abbraccia l’intera filiera, dalla nascita alla cessione.
L’ambito personale distingue invece tra operatori, proprietari e soggetti che introducono animali nell’Unione.
DEFINIZIONI CHIAVE
Alcune definizioni sono decisive per comprendere la portata del regolamento.
Gatta fattrice: la femmina considerata tale dal primo accoppiamento o inseminazione fino allo svezzamento della sua cucciolata finale (art.4, XI).
Stabilimento di allevamento: stabilimento di allevamento": qualsiasi locale o struttura, comprese le abitazioni, in cui sono detenuti cani o gatti a fini di riproduzione (art.4, XV).
Completano il quadro la definizione di:
Casa affidataria: è riservata esclusivamente all’accoglienza di animali indesiderati, abbandonati, smarriti o confiscati; non riguarda in alcun modo l’hosting o la detenzione temporanea di riproduttori, attività che rientrano pienamente negli obblighi degli operatori.
Operatore: cioè la persona fisica o giuridica responsabile degli animali e della gestione dello stabilimento, e il cucciolo, che non può essere separato dalla madre prima delle dodici settimane, salvo parere veterinario scritto. Sono concetti semplici, ma fondamentali per comprendere l’impianto complessivo.
Una volta chiarite le definizioni, il regolamento costruisce tre fasce di allevamento basate su criteri oggettivi: numero di cucciolate e numero di fattrici. Non esiste più la distinzione tra allevamento “amatoriale” e “professionale”: esistono soglie numeriche che determinano obblighi diversi.
LE TRE FASCE DI ALLEVAMENTO
Il nuovo regolamento introduce un sistema a soglie:
Allevamento ex art. 5: un regime semplificato, per allevamenti che in un anno producono fino a 2 cucciolate e detengono meno di 5 fattrici.
E’ richiesta la registrazione dell’attività, la sua tracciabilità dell’attività ma senza imporre requisiti strutturali o autorizzazioni preventive. Restano però fermi i principi essenziali di benessere e di corretta gestione della riproduzione.
Allevamento intermedio: non è normato direttamente, ma ricorre laddove sia superata la seconda cucciolata e fino alla quinta cucciolata all’anno, purché il numero delle fattrici non superi mai le cinque previste dall’art. 10. L’allevamento deve essere registrato e deve rispettare integralmente il Capo II e l’Allegato I.
Non serve un’autorizzazione formale, ma gli standard europei diventano già obbligatori.
Allevamento ex art.10: riservato agli allevamenti che producono più di 5 cucciolate l’anno o che detengono più di 5 fattrici. In questo caso è necessaria un’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità competente, accompagnata da controlli ufficiali. Gli obblighi gestionali restano gli stessi della fascia intermedia, ma aumentano le verifiche e la responsabilità formale.
Ciò che cambia, salendo di livello, è il grado di controllo.
Gli obblighi: il cuore tecnico del regolamento
Le regole che definiscono la qualità dell’allevamento felino di domani
Una volta definite le fasce di allevamento, il regolamento entra nella parte più concreta: gli obblighi. È qui che si misura davvero la portata della riforma, perché l’Unione adotta un approccio proporzionato ma rigoroso, calibrando gli adempimenti sulla dimensione dell’attività senza abbassare gli standard di benessere. Per comprenderli, occorre leggere insieme il Capo II e l’Allegato I, che formano l’ossatura tecnica del nuovo sistema.
Il primo nucleo di obblighi riguarda il benessere (art. 6), un principio universale; ogni operatore deve garantire ai gatti un ambiente pulito, sicuro e confortevole, un’alimentazione adeguata, acqua sempre disponibile, la prevenzione di malattie e sofferenze evitabili e la possibilità di esprimere comportamenti naturali.
Gli allevamenti ex articolo 5 (vd box), sono soggetti solo a una parte degli obblighi organizzativi: garantire il benessere, evitare crudeltà e abbandono, garantire un ricollocamento adeguato degli animali in caso di cessazione dell’attività ma non sono tenuti a disporre di personale formato (art. 12), né a monitorare il benessere tramite indicatori strutturati (art. 11). Per loro si applicano solo i punti a tutela di riproduzione, fattrici e cuccioli. Tutto il resto — spazi, illuminazione, temperatura, arricchimenti, socializzazione, alimentazione dettagliata, visite veterinarie periodiche — riguarda esclusivamente le fasce superiori.
La riproduzione è uno dei capitoli più normati del regolamento; l’art. 8 vieta gli accoppiamenti tra consanguinei (vedi box) e valido per tutti gli allevamenti.
La registrazione dello stabilimento è un obbligo universale (art. 9): ogni allevatore deve dichiarare la propria attività, anche se produce solo una o due cucciolate l’anno. Diverso è il caso degli allevamenti che superano le cinque cucciolate o le cinque fattrici: per loro scatta l’articolo 10, che richiede un riconoscimento formale e preventivo da parte dell’autorità competente, con ispezioni in loco o da remoto e l’inserimento in un elenco pubblico.
OBBLIGHI IN MATERIA DI STRATEGIE DI RIPRODUZIONE
La disciplina della riproduzione è uno dei pilastri del nuovo regolamento, perché riguarda direttamente la salute delle fattrici e la qualità della selezione.
Ecco le disposizioni più rilevanti:
-Vietati gli accoppiamenti tra parenti stretti, come fratello e sorella, padre e figlia, madre e figlio, nonne* e nipote, fratellastri e sorellastre. È un principio che vale per tutti gli allevamenti, senza eccezioni, e che segna una linea netta tra selezione responsabile e pratiche potenzialmente dannose.
-Requisiti della fattrice e delle cucciolate: la femmina può essere utilizzata solo dopo aver raggiunto i dieci mesi di età e una maturità scheletrica adeguata. Non può superare tre cucciolate in due anni, seguite da un periodo di recupero obbligatorio di almeno dodici mesi. Dopo due tagli cesarei non può più essere accoppiata, mentre dai sei anni in su ogni riproduzione richiede una valutazione veterinaria scritta che ne attesti l’idoneità.
-Tutela della salute genetica: il regolamento scoraggia l’uso in riproduzione di soggetti con tratti conformazionali eccessivi senza una valutazione veterinaria e vieta l’impiego di animali affetti da patologie ereditarie note o da condizioni che possano compromettere il loro benessere o quello della progenie.
Gli obblighi relativi all’alimentazione sono regolati in modo diverso a seconda della fascia di allevamento.
Tutti devono garantire cibo adeguato, acqua sempre disponibile e ciotole pulite, ma solo gli allevamenti ex art.5 e 10 devono rispettare i requisiti dettagliati dell’Allegato I, ovvero i gatti devono ricevere almeno 2 pasti al giorno, i cuccioli devono essere alimentati più frequentemente.
Inoltre lo svezzamento totale non può avvenire prima delle sei settimane e deve essere graduale, con una durata minima di sette giorni.
Nelle prime ore di vita deve essere garantita la disponibilità di colostro, elemento essenziale per l’immunità neonatale.
L’alloggiamento è un altro punto in cui la differenza tra le fasce diventa evidente. Gli allevamenti ex art. 5 devono rispettare solo alcune regole fondamentali: non possono utilizzare contenitori (gabbie)come alloggio permanente, devono garantire un ciclo luce-buio adeguato e devono evitare condizioni che limitino i movimenti naturali dei gatti.
Gli allevamenti intermedi e quelli riconosciuti, invece, devono inoltre rispettare altre norme: nelle aree parto la temperatura deve essere mantenuta tra 18 e 27°C per almeno ventuno giorni; l’illuminazione artificiale deve avere una frequenza minima di 80 hertz; devono essere garantite almeno sette ore di luce e otto ore di buio.
Gli spazi minimi devono essere di 3 mq per un gatto, con 2 mq aggiuntivi per ogni gatto ulteriore.
Le aree devono essere pulite, ventilate, protette da condizioni climatiche avverse, realizzate con materiali sicuri e facilmente pulibili, e dotate di zone di riposo adeguate.
Le esigenze comportamentali seguono la stessa logica. Gli allevamenti ex art. 5 devono evitare di limitare i movimenti naturali, prevenire comportamenti sociali dannosi e garantire arricchimenti ambientali adeguati. Gli allevamenti intermedi e quelli riconosciuti devono invece garantire una socializzazione quotidiana dei cuccioli documentata a partire dalla terza settimana, la presenza obbligatoria di tiragraffi, ripiani, nascondigli e arricchimenti strutturati, la gestione dei gruppi sociali e la prevenzione dei conflitti.
La separazione dei cuccioli dalla madre non può avvenire prima delle 12 settimane, salvo parere veterinario scritto. Non una rivoluzione per gli allevatori FIFe, che già lavorano su standard elevati, garantendo la permanenza in allevamento perlomeno per 14 settimane.
La salute è regolata con un’ulteriore distinzione.
Gli allevamenti devono poi garantire, in caso di necessità e solo in tale caso, l’isolamento e il trattamento degli animali malati, la consultazione veterinaria in caso di sofferenza grave e la prevenzione dei parassiti e delle malattie tramite vaccinazioni e trattamenti adeguati.
Gli allevamenti intermedi e quelli riconosciuti sono sottoposti a obblighi ulteriori come quello di effettuare ispezioni quotidiane degli animali (art. 16), garantire visite veterinarie periodiche di consulenza (art. 13) e applicare integralmente i requisiti sanitari dell’All I.
È il passaggio che distingue la gestione domestica dalla gestione professionale, con un livello di controllo sanitario molto più strutturato.
La formazione del personale (art. 12) è un altro punto che distingue le fasce: gli allevamenti intermedi e art. 10 devono assicurare che chiunque gestisca gli animali disponga di competenze documentate, ottenute tramite formazione o esperienza equivalente. Gli allevamenti ex art. 5 sono esentati da questo obbligo.La professionalizzazione diventa così un requisito normativo, non più una scelta volontaria.
La trasparenza verso l’acquirente (art. 11) è un altro pilastro del regolamento. Ogni allevatore deve fornire un set completo di informazioni sul gatto ceduto: esigenze alimentari e comportamentali, stato vaccinale, eventuali patologie note, predisposizioni genetiche. È un obbligo che tutela sia l’acquirente sia l’allevatore serio.
Infine, il regolamento interviene anche sul mondo delle esposizioni (art. 19): potranno essere presentati solo animali che rappresentano una selezione sana, non il risultato di tratti estremi spinti oltre il limite della funzionalità.
Il nuovo regolamento, con il suo impianto uniforme e direttamente applicabile, mira a superare la frammentazione attuale dei divieti di allevamento e esposizione per certe razze, offrendo un riferimento comune nell’UE.
Nel testo ci sono numerosi richiami a questo concetto di limitazione dei tratti estremi che pregiudichino il benessere animale, tuttavia la loro analisi non verrà svolta in questa sede.
TRACCIABILITÀ IL FILO ROSSO DEL NUOVO SISTEMA
Identificazione: il nuovo requisito minimo per operare
L’obbligo cardine della tracciabilità è quello di cui all’art. 21:
-Ogni gatto deve essere identificato e registrato prima di lasciare lo stabilimento di nascita e, comunque, entro le 12 settimane, salvo eccezioni motivate da un parere veterinario.
È una norma che chiude definitivamente la porta a qualsiasi forma di allevamento “invisibile”, perché collega ogni animale a un’origine certa e verificabile.
Il nuovo regolamento europeo sulla tracciabilità introduce un sistema uniforme e obbligatorio per l’identificazione e la registrazione di cani e gatti. Tutti gli animali devono essere identificati con microchip e registrati in una banca dati nazionale entro due giorni dall’impianto.
Gli operatori devono identificare i cuccioli entro tre mesi dalla nascita e sempre prima dell’immissione sul mercato, mentre i privati devono farlo entro i tre mesi di età o prima della cessione.
Il regolamento prevede anche lunghi periodi transitori: – 4 anni per operatori e soggetti che immettono animali sul mercato; – 15 anni per i proprietari privati di gatti che non li immettono sul mercato. (Art. 20, par. 7)
La tracciabilità accompagna ogni fase della vita dell’animale: trasferimenti di proprietà, decessi e sostituzioni del microchip devono essere registrati nella banca dati nazionale.
Importazioni e mercato interno
Il nuovo regolamento ridisegna anche il capitolo delle importazioni: solo i cani e i gatti provenienti da Paesi terzi riconosciuti equivalenti e da stabilimenti autorizzati possono entrare nel mercato dell’Unione. Ogni animale deve arrivare già identificato con microchip conforme e, una volta superata la frontiera, registrato nella banca dati nazionale entro cinque giorni lavorativi. L’ingresso è accompagnato da un certificato ufficiale che attesta il rispetto delle norme europee di allevamento e detenzione.
Per i movimenti non commerciali, il proprietario deve notificare l’arrivo almeno cinque giorni prima in una banca dati europea dedicata agli animali da compagnia in viaggio, salvo eccezioni per Paesi già riconosciuti o animali registrati in uno Stato membro. Se il soggiorno nell’Unione supera i sei mesi, scatta l’obbligo di registrazione nello Stato membro di residenza. La banca dati europea attiva inoltre notifiche di rischio per individuare movimenti sospetti o potenzialmente fraudolenti.
Il mercato europeo al centro dell’attenzione del legislatore per molteplici aspetti: economico, salute globale e benessere animale
Il regolamento affida alla Commissione un ruolo centrale: può aggiornare gli allegati per adeguare le prescrizioni a nuove evidenze scientifiche, definire le specifiche tecniche dei sistemi di verifica online, e adottare atti delegati o di esecuzione secondo procedure trasparenti e controllate dal Parlamento e dal Consiglio. Gli Stati membri possono mantenere norme più rigorose, purché compatibili con il mercato interno, e devono notificare alla Commissione ogni scelta in tal senso.
Il quadro si chiude poi con un sistema di sanzioni nazionali effettive e dissuasive e con un meccanismo di monitoraggio pluriennale: una prima relazione della Commissione arriverà entro sette anni, seguita da una valutazione complessiva dopo quattordici anni, per misurare l’impatto reale del regolamento su benessere, tracciabilità e riduzione del commercio illegale.